Impianti ascensori e verifica di sicurezza
Impianti ascensori e verifica di sicurezza
UNA OPPORTUNITA’ O UN PROBLEMA?
E’ stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n° 189 del 17 agosto 2009 il decreto del ministero delle attività produttive n° 109 del 23 luglio 2009 riguardante il miglioramento della sicurezza degli ascensori installati prima del 24 giugno 1999 ( data di entrata in vigore del D.P.R. n° 162-99 che ha recepito nella normativa italiana la direttiva ascensori 95/16/CE)
Il decreto in argomento impone l’obbligo di effettuare la verifica di sicurezza di tutti gli impianti installati prima del 24 giugno 1999.
Il proprietario o il legale rappresentate del proprietario dell’impianto è colui che ha l’obbligo di far effettuare la verifica di sicurezza.
Qualora la verifica di sicurezza evidenzi eventuali carenze sarà necessario eseguire gli adeguamenti che il verificatore reputa necessari.
La verifica di sicurezza prevista da questo decreto si aggiunge alla verifica periodica biennale già prevista dalle normative vigenti
La verifica di sicurezza va eseguita entro i seguenti termini
entro due anni da 1° settembre 2009 per gli ascensori istallati prima del 15 novembre 1964;
entro tre anni dal 1° settembre 209 per gli ascensori installati prima del 14 ottobre 1979;
entro quattro anni dal 1° settembre 209 per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991;
entro cinque anni dal 1° settembre 209 per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.
Se l’ascensore o il luogo di installazione sono protette dalla Sovraintendenza alle Belle Arti e si ritiene non possibile, per detta ragione, un qualche adeguamento di sicurezza, il proprietario dell'ascensore puo' fare certificare la speciale situazione da un ingegnere o architetto iscritto all'albo. In questo caso particolare l'ente che effettua e verifiche periodiche, dà il suo parere sull'impossibilita' dell’adeguamento e indica le misure di compensazione che il proprietario deve mettere in opera.
Come detto l'ente che ha effettuato l'analisi dei rischi, prescrive gli interventi di adeguamento sull'impianto, che dovranno essere attuati entro cinque o dieci anni a seconda del tipo di adeguamento.
Alcune situazioni di rischio che comportano interventi più radicali e costosi possono essere eliminate in occasione di interventi significativi di modernizzazione degli impianti.
Gli enti che eseguono le verifiche periodiche hanno il compito di verificare l’esecuzione degli adeguamenti prescritti dalla verifica di sicurezza.
Nel caso in cui l’ente verifica che gli adeguamenti non sono stati eseguiti, lo comunica al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
Se non vengono eseguiti gli interventi previsti dalla verifica di sicurezza , entro i termini previsti, l'impianto ascensore non potra' essere tenuto in esercizio.
Pochè tra le considerazioni preliminari al decreto il ministero per le attività produttive richiama l'obiettivo del Governo di rilanciare l'edilizia oltre che perseguire l'obiettivo della messa in sicurezza degli edifici degli impianti tecnologici, un interrogativo è d’obbligo.
Si vuole effettivamente perseguire la sicurezza degli impianti ascensori o si vuole creare, in maniera surrettizia, uno stimolo all’economia nazionele?
Il dubbio è rafforzato dalla notizia che alcuni operatori del settore della manutenzione degli impianti ascensori hanno valutato che il costo degli interventi di adeguamento potrebbero aggirarsi mediamente attorno ai 15.000 euro per impianto.
Il decreto 108-09 rende obbligatorio gli interventi di adeguamento e perentori i termini per l’esecuzione delle verifiche e degli interventi a pena del blocco dell’impianto.
Si è già aperto un ampio fronte polemico per la prevedibile stangata in arrivo per tutti i proprietari di impianti ascensori installati prima del giugno 1999.
Ing. Fernando Gioia