LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELL’ENERGIA ELETTRICA

 

Dal 1° luglio in Italia è scattata la completa liberalizzazione  del mercato dell’energia elettrica per cui tutti i soggetti consumatori, le famiglie, le imprese ecc.  possono  scegliere liberamente il loro fornitore di energia elettrica

Si tratta di una vera "rivoluzione" che riguarda quasi 30 milioni di famiglie che possono scegliere l’offerta ritenuta più vantaggiosa

Fino ad ora poteva cambiare fornitore di elettricità solo chi era in possesso di partita Iva.

Per il gas, invece, fin dal gennaio 2003 tutti i consumatori possono scegliersi il venditore liberamente.

 

Che cosa cambia con il passaggio dal sistema delle tariffe  al libero  mercato?

 

Fino al 30 giugno le famiglie italiane hanno pagato la bolletta dell’energia elettrica in base a tariffe fissate dall’Autorità per l’Energia

 

Queste tariffe, comprendevano sostanzialmente i seguenti gruppi di voci:

 

1.      il costo dell’energia e la sua commercializzazione,

2.      i costi di trasmissione, distribuzione e misura

3.      gli oneri generali del sistema elettrico (contributi per la ricerca, le fonti rinnovabili, lo smaltimento scorie nucleari, etc)

4.      le imposte nazionali e locali.

 

Con la liberalizzazione le bollette saranno calcolate sommando i prezzi dell’energia e le tariffe per i cosiddetti costi di sistema

Il prezzo dell’energia sarà determinato liberamente dal mercato, tramite le offerte delle diverse società di vendita. Restano invece soggetti a tariffe stabilite dell’Autorità per l’energia le altre voci: quali quelli citati ai precedenti punti 2 e 3 ossia i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia e gli oneri generali del sistema elettrico.

 

Nel mercato libero quindi agiscono due soggetti, le imprese di vendita al dettaglio le quali acquistano l’energia elettrica all’ingrosso  e la vendono ai propri clienti ed il distributore locale che resta lo stesso e continua ad assicurare che il trasporto dell’energia sulla rete avvenga con continuità ed efficienza fino al contatore incluso

 

Nel mercato libero il cliente finale avrà comunque rapporto esclusivamente con l’impresa di vendita e non con il distributore e sarà pertanto l’impresa di vendita che invia le bollette per il pagamento sia dell’energia, degli altri servizi e delle imposte e che garantisce al cliente le prestazioni commerciali indicate nel contratto.

Il distributore interviene in caso di guasto sugli impianti che portano l’energia fino al contatore.

Cosa succede se non si stipula un nuovo contratto sul mercato libero?

Per i clienti che non scelgono un venditore sul mercato libero, è comunque garantito un servizio di buona qualità a un prezzo ragionevole da parte di specifici venditori presenti nelle diverse aree del Paese. Si tratta di " condizioni standard " previste dal decreto del governo e fissate dall’Autorità per l’energia.

Quali sono le regole che le imprese di vendita devono rispettare nel mercato libero?

 

L’Autorità per l’energia che ha il compito di vigilare sul corretto funzionamento del mercato libero ha emanato la delibera n° 105/2006 con la quale ha introdotto il Codice di condotta commerciale con le regole di comportamento, di correttezza e di trasparenza che i venditori di energia presenti sul mercato libero devono applicare per la promozione delle offerte, la conclusione o la modifica del contratto, in modo da garantire ai clienti tutte le informazioni necessarie e la possibilità di confrontare i prezzi delle offerte.

Con la delibera n° 152 del 2006 l’Autorità per l’energia ha approvato una Direttiva sulla trasparenza delle bollette di fatturazione dei consumi di elettricità. In particolare si  è cercato di modificare la bolletta dell’energia elettrica migliorandone la leggibilità, la comprensibilità, la chiarezza e la completezza, per consentire al cliente di verificare più agevolmente consumi e spese

Come spesso succede, tra il dire ed il fare …….

 

L’Autorità per l’energia ha, inoltre, dettatole regole sul diritto di recesso ossia sulla possibilità di rescindere unilateralmente il contratto di fornitura dell’energia  rendendole più semplici e  per quanto possibile più favorevoli per i consumatori.

Il tempo di preavviso che il consumatore deve dare al proprio fornitore non può essere superiore ad un mese; mentre, il preavviso del fornitore al consumatore non può essere inferiore a sei mesi, salvo un diverso accordo fra le parti riportato nel contratto.

 

Attualmente il problema principale, ancora non risolto, è la possibilità di ottenere il confronto tra le varie offerte disponibili sul mercato al dettaglio che permetta al consumatore di scegliere quella che, per i consumi e per la tipologia di uso dell’energia, sia effettivamente le più conveniente.

Allo stato attuale non esiste una vera concorrenza tra le varie aziende venditrici di energia ma si è aperta una corsa all’acquisizione di clienti con tutti i mezzi leciti e, spesso, al limite del lecito.

Il buon funzionamento del libero mercato si avrà solo quando ci sarà la trasparenza e la possibilità di confronto tra le varie opportunità.

Tutto questo oggi non c’è. Le aziende fornitrici di energia cercano di accaparrarsi il cliente con delle campagne pubblicitarie ad effetto che evidenziano alcuni gli aspetti positivi del contratto di fornitura (ad esempio mantenere il prezzo invariato per un certo periodo, avere una sola bolletta per la fornitura di energia elettrica e di gas, vendere energia prodotta in parte con l’uso di fonti rinnovabili ecc.) e tacciono del tutto sugli aspetti negativi ( costi dei servizi accessori, durata del contratto, penalità per recesso anticipato, aggiornamento dei prezzi in funzione delle variazioni sul mercato del prezzo del petrolio, ecc.)

Un altro criterio importante nella scelta del fornitore di energia è l’analisi dei prezzi dell’energia in funzione delle fasce orarie di consumo. Alcuni fornitori, infatti, propongono contratti che prevedono prezzi dell’energia diversificati in funzione delle fascia orarie di consumo; è evidente che se si contratta una riduzione del prezzo esclusivamente in fasce orarie nelle quali i consumi, per ragioni oggettive e non modificabili, sono minimi il vantaggio che si ottiene è trascurabile ed anzi vi è la concreta possibilità di avere una bolletta più onerosa.

 

Vediamo infine quali devono essere i comportamenti delle imprese venditrici di energia o dei loro incaricati che propongono la sottoscrizione di contratti.

Chiunque contatta un cliente per proporgli un nuovo contratto deve:

 

1.      farsi chiaramente identificare;

2.      specificare l’impresa di vendita per cui opera;

3.      fornire i recapiti per ogni eventuale contatto con l’impresa.

4.      fornire informazioni dettagliate sul contratto proposto,

5.      fornire  in particolare informazioni sul prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;

6.      fornire informazioni sulle eventuali altre spese a carico del cliente previste dal contratto;

7.      specificare la durata del contratto;

8.      fornire informazioni su come e quando saranno misurati i consumi;

9.      dare informazioni  sulle scadenze per il pagamento del servizio;

10. dare informazioni sui tempi  e le modalità di recesso dal contratto.

 

Colui che fa una proposta di contratto deve consegnare al cliente la scheda informativa sugli obblighi dei venditori.

 

Chi fa una proposta di contratto deve consegnare la scheda di confronto con il riepilogo dei corrispettivi, prevista dal Codice di condotta commerciale.

Il venditore deve fornire al cliente una copia del contratto prima che diventi operativo.

Se il cliente che ha stipulato un nuovo contratto trova successivamente un’altra offerta più conveniente può in ogni caso cambiare ancora venditore, recedendo secondo le modalità previste nel contratto che ha firmato.

E’ ancora lunga la strada che porta ad una effettiva liberalizzazione del mercato. La mancanza di chiarezza deve indurre, in questa fase, alla massima cautela anzi è consigliabile non cambiare il fornitore di energia elettrica senza un accurato esame del contratto e la verifica di un effettivo e congruo risparmio.

                                               Ing. Fernando Gioia

 

 
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